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Ai sensi del D.Leg.vo 9 aprile 2003, il conferimento dell’incarico può esser stipulato, anche, con le modalità del commercio elettronico.
IDFOX SRL è autorizzata con licenza per Agenzia recupero crediti stragiudiziale . RECUPERO CREDITO e MODALITA’ OPERATIVE SOLLECITO EPISTOLARE: notifica al debitore con richiesta di pagamento entro 10 giorni. SOLLECITO TELEFONICO: sollecito di pagamento con contatto telefonico INTERVENTO ESATTORE: se il debitore non paga verranno inviati gli esattori per una composizione bonaria della controversia mediante il contatto diretto per il recupero dei crediti. SE IL DEBITORE NON PAGA? DIFFIDA LEGALE da parte dello Studio Legale, con avviso di Azione Giudiziaria (previa autorizzazione del cliente/creditore) In caso di infruttuosità del recupero dei crediti, l’agenzia IDFOX SRL, può (previa autorizzazione/richiesta del cliente) svolgere indagini economiche/patrimoniali a carico del debitore. IDFOX SRL, organizzazione internazionale, si avvale di una rete di investigatori privati, agenzia investigative all’estero ed oltre al recupero crediti e svolge le seguenti indagini economiche: Gestione Crediti Recuperare un Credito Rintracciare un Debitore Crediti Inesigibili - Azienda Certificata - Recupero Credito Italia - Recupero Credito Estero - Rintraccio Debitori Ricerca Autoveicoli Visure Catastali Visure Camerali Visure Protesti Indagini Economiche su Azienda e Persone Indagini Registro Imprese Indagini Imprese Estere Indagini Tutela del Credito - Decreto Ingiuntivo - Attivazione Recupero Italia - Attivazione Recupero Estero - Costi Recupero Credito - Normativa Anti - Decreto Ingiuntivo - Atto di Precetto - Atto di Citazione Antiriciclaggio - Provvedimento 26 feb 2006
MESSA IN MORA: (artt. 1219 e ss. c.c.) è una intimazione formale del creditore nei confronti del debitore che produce le conseguenze giuridiche delineate dagli articoli 1221 e 1223 del codice civile
* Cosa significa mettere in mora
* Cosa succede dopo la messa in mora
* Quando non serve mettere in mora
* Come si fa una messa in mora
o Messa in mora senza raccomandata
* Messa in mora e diffida ad adempiere
* Fac-simile lettera di messa in mora
Cosa significa mettere in mora
In altre parole, la messa in mora è un'intimazione formale del creditore, che produce le conseguenze giuridiche determinate dagli articoli 1221 e 1223 c.c. e interrompe il decorso della prescrizione.
Essa, in generale, trova la propria disciplina negli articoli 1219 e seguenti del codice civile.
Cosa succede dopo la messa in mora
Le conseguenze giuridiche della messa in mora sono le seguenti:
* il debitore è tenuto a risarcire i danni eventualmente derivati dal ritardo nel suo adempimento, con la precisazione, fatta dall'articolo 1223, che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno, se questi sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o del ritardo;
* il debitore non è liberato per la sopravvenuta impossibilità della prestazione che deriva da causa a lui non imputabile, a meno che non riesca a dimostrare che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il debitore.
Esempio
L'esempio di scuola per comprendere meglio tale seconda conseguenza della messa in mora
è rappresentata dalla condizione dell'appaltatore costituito in mora prima che sia sopravvenuta l'impossibilità di adempiere al contratto di appalto in conseguenza di una calamità naturale: tale calamità, essendo intervenuta dopo la mora, non lo libera nei confronti dell'appaltante.
La messa in mora, infine, se è relativa a un'obbligazione che ha ad oggetto una somma di denaro, determina la decorrenza dell'applicazione degli interessi al debito.
Quando non serve mettere in mora
In alcuni casi, tutte le predette conseguenze si producono indipendentemente dalla messa in mora, che, in particolare, non risulta necessaria quando:
* il debito deriva da un fatto illecito;
* il debitore ha dichiarato per iscritto che non intende eseguire l'obbligazione;
* la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore ed è scaduto il termine.
Come si fa una messa in mora
La messa in mora va fatta per iscritto e deve contenere:
* l'indicazione e la specifica e dettagliata descrizione del titolo sulla base del quale si sta costituendo in mora il debitore (ad esempio il contratto che è stato stipulato tra le parti e non è stato adempiuto),
* l'indicazione precisa dell'adempimento che si chiede al debitore, ovverosia dell'oggetto della propria richiesta, con esplicito riferimento agli articoli 1219 e seguenti del codice civile per rendere inequivoco che si tratta di una messa in mora;
* l'indicazione del termine entro il quale va fatto l'adempimento, liberamente fissato dal creditore ma ragionevole (di norma non inferiore a una settimana dalla ricezione della messa in mora).
Messa in mora senza raccomandata
La messa in mora va spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, in maniera tale da avere la certezza sia della sua ricezione che della data in cui è stata ricevuta e, soprattutto, di riuscirle a dimostrare.
Non ha invece nessuna validità giuridica la messa in mora spedita con posta ordinaria.
L'unica alternativa giuridicamente valida alla raccomandata è la messa in mora inviata tramite posta elettronica certificata, laddove sia il mittente che il destinatario ne siano dotati.
Messa in mora e diffida ad adempiere
Istituto simile alla messa in mora, ma da tenere ben distinto da essa è rappresentato dalla diffida ad adempiere.
Quest'ultima è un'intimazione, fatta da un soggetto a un altro affinché quest'ultimo adempia, nel termine indicato, a un determinato obbligo contrattuale.
La differenza rispetto alla messa in mora sta nel fatto che, mentre in questa, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, il creditore potrà ricorrere alle vie legali per veder tutelati i propri interessi, nella diffida ad adempiere il vano decorso del termine dà la possibilità a chi l'ha inviata di sciogliere il contratto (fatto salvo il risarcimento del danno). Tale volontà deve essere espressamente indicata nella diffida.
In altre parole, sotteso alla messa in mora vi è un interesse a mantenere in essere il contratto, che invece manca nella diffida ad adempiere.
INTIMIDAZIONE AL PAGAMENTO DOPO SENTENZA PRIMO GRADO
Intimazione di pagamento dopo sentenza di primo grado Cosa fare dopo aver perso una causa se la controparte notifica la sentenza e il precetto e chiede di essere pagata ma non c’è la possibilità per farlo?
Un nostro lettore ha ricevuto una intimazione di pagamento dopo che la sentenza di primo grado gli ha dato torto. Ci chiede come deve comportarsi e cosa succede se non paga. La sua preoccupazione è che possa giungere l’ufficiale giudiziario a pignorargli gli oggetti in casa o quei pochi risparmi accantonati sul proprio conto corrente.
Cerchiamo di fare il punto della situazione partendo proprio dalle regole di procedura civile.
* 1 Intimazione di pagamento dopo sentenza di primo grado: cos’è?
o 1.1 La notifica della sentenza
o 1.2 La notifica del precetto
* 2 Intimazione di pagamento dopo la sentenza
* 3 Come comportarsi se non si può pagare?
Intimazione di pagamento dopo sentenza di primo grado: cos’è?
Come avremo modo di vedere a breve, chi non adempie alla sentenza di primo grado, anche se ha fatto appello, può subire l’esecuzione forzata. Per scongiurare tale ipotesi è necessario che, in secondo grado, il giudice sospenda l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. Il che avviene solo previa richiesta, solitamente alla prima udienza.
Tuttavia, affinché il creditore possa avviare, già dopo la sentenza di primo grado, il pignoramento è necessario che notifichi due atti: il primo è la sentenza che gli ha dato ragione mentre il secondo è il cosiddetto atto di precetto.
Analizziamo singolarmente tali due momenti, tra i quali – è bene subito dirlo – la legge non fissa un termine minimo o massimo. Le due notifiche potrebbero ben avvenire nel lasso di pochi giorni l’una dall’altra o anche a distanza di anni. L’importante è non far decorrere la prescrizione che, per le sentenze, è sempre di 10 anni. Se la sentenza dovesse quindi essere notificata dopo 10 anni dalla fine del processo o se l’atto di precetto dovesse essere notificato dopo 10 anni dalla sentenza o dall’ultimo atto di precetto, il debitore cesserebbe di essere tale.
La notifica della sentenza
Chi vince il giudizio di primo grado di solito notifica la sentenza all’avvocato dell’avversario per far decorrere al più presto il termine di 30 giorni per l’appello. Se tale notifica infatti non interviene, il termine per l’appello è di sei mesi.
La notifica della sentenza va però eseguita anche alla parte personalmente perché solo così è possibile procedere poi al pignoramento.
Ma la notifica della sentenza non basta per procedere in tale direzione. È necessaria anche la notifica del cosiddetto atto di precetto.
La notifica del precetto
Il precetto è una sorta di ultimo avvertimento a pagare entro 10 giorni le somme indicate nella sentenza. In mancanza si può procedere all’esecuzione forzata ossia al pignoramento dei beni del debitore. Pertanto, prima di tale momento, il debitore non subirà alcuna azione esecutiva.
Il precetto ha un’efficacia di 90 giorni. Dopodiché, per procedere al pignoramento il creditore deve notificare un ulteriore atto di precetto. E così via. La notifica dell’atto di precetto interrompe i termini di prescrizione (che, come abbiamo visto, per gli atti giudiziali sono di 10 anni).
Intimazione di pagamento dopo la sentenza
Quella che il lettore chiama «intimazione di pagamento» altro non è che il precetto. È infatti inverosimile che il creditore, vincitore in primo grado, invii una normale lettera di diffida, per quanto nulla glielo vieti. Se così però dovesse essere la lettera non potrebbe sostituire il precetto e quest’ultimo atto andrebbe comunque notificato prima dell’avvio di un eventuale pignoramento.
Come comportarsi se non si può pagare?
Al momento di ricevimento della diffida o del precetto, il debitore può prendere contatti informali o telefonici con l’avvocato di controparte per concordare il pagamento. Ma se non ne dovesse avere le possibilità economiche potrà anche proporgli un saldo e stralcio o una rateizzazione, che il creditore è libero di accettare o meno.
Si tenga tuttavia conto che il creditore, prima della notifica del precetto, non è in grado di conoscere tutti i redditi del debitore, potendo solo avere idea degli immobili che questi ha intestati (cosa che risulta da una visura immobiliare che chiunque può chiedere presso l’Agenzia delle Entrate). Per conoscere invece i conti correnti, lo stipendio, la pensione o eventuali canoni di affitto percepiti, deve fare una istanza al Presidente del Tribunale affinché lo autorizzi a consultare la cosiddetta Anagrafe Tributaria, un archivio del fisco ove sono indicati i redditi dei contribuenti e i relativi conti. All’Anagrafe però si accede solo dopo aver notificato il precetto.
Sicché il creditore potrebbe, in una prima battuta, non accettare l’offerta volendo tentare un primo pignoramento e solo all’esito di questo, verificata l’infruttuosità, avviare le trattative. È chiaro però che il creditore che si renda conto di avere dinanzi un nullatenente sarà più orientato a un accordo bonario. Viceversa, in presenza di un soggetto solvibile, il saldo e stralcio sarà meno probabile.
Se non si può pagare e non si ha nulla intestato, il creditore potrà anche tentare i pignoramenti ma questi non andranno a buon fine, sicché non si rischierà null’altro.